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Lo Statuto - Associazione Nazionale Italiana Magistrati - N.I.M. - Official Web Site

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Lo Statuto


 
STATUTO DELLA
 
ASSOCIAZIONE “NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI”
 

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
 
E’ costituita in 20851 Lissone (MB) via don Virginio Monolo n. 27 , una associazione denominata Associazione “NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI”.

 
ART. 2 – SCOPO
 
L’Associazione ha finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.
 
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale che saranno impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
Si fonda sul principio di democrazia interna, onde favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci.
 
Ha quali finalità, anche mediante lo svolgimento dell’attività sportiva a livello non professionistico connessa alla pratica del gioco del calcio, l’organizzazione ovvero l’adesione a manifestazioni e ad iniziative che, grazie anche all’eventuale raccolta di fondi, abbiano quale oggetto il sostegno di progetti riconducibili ai temi della legalità, dell’eguaglianza. dell’affermazione dei diritti, del sostegno a persone o enti ovvero associazioni che si occupano del mondo della disabilità ovvero dello svantaggio sociale.
 
A fronte di questi obiettivi potrà aderire o promuovere incontri, convegni, progetti o iniziative con fini di sensibilizzazione su questi temi. In particolare sarà curato il mondo della scuola attraverso incontri promossi  insieme ai docenti su argomenti specifici onde favorire una piena educazione e informazione degli studenti su tematiche di rilevanza sociale.

 
ART. 3 – DURATA
 
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

 
ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE
 
Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione.
 
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, solo persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta compilando un apposito modulo. La qualità di Socio non è acquisita all’atto della presentazione della domanda di ammissione ma è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo con giudizio motivato : avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all’assemblea dei soci in forma scritta.

 
ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI
 
Tutti i soci godono, sin dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonch’è all’elettorato attivo e passivo. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare iniziative indette dal Consiglio Direttivo. E’ tassativamente esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa dei Soci.

 
ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI
 
I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
 
-          dimissioni volontarie;
 
-          morosità protrattasi per oltre due mesi dalla data di scadenza del versamento della quota associativa;
 
-          radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata nei confronti del Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 
 
ART. 7 -  ORGANI
 
Gli organi sociali sono:
 
-          l’assemblea generale dei Soci;
 
-          il Presidente;
 
-          il Consiglio Direttivo;
 
-          il Collegio dei Revisori.

 
ART. 8 – ASSEMBLEA
 
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
 
La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo.
 
Inoltre essa potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta medesima.
 
L’Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) dovrà essere convocata presso la Sede della Associazione e, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

 
ART. 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
 
Potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

 
ART. 10 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
 
La convocazione dell’Assemblea ordinaria  avverrà minimo 10 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
 
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno. All’inizio dell’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. Entro la metà  del mese di dicembre per l’approvazione del programma e bilancio preventivo.
 
Spetta all’Assemblea eleggere il Presidente, deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrano nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
 
Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o da un componente il Consiglio Direttivo.
 
L’Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, due scrutatori.
 
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
 
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

 
ART. 11 -  VALIDITA’ ASSEMBLEARE
 
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
 
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
La seconda convocazione tanto per l’assemblea ordinaria e per l’assemblea straordinaria potrà essere convocata trascorsa un’ora dalla prima convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

 
ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
 
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

 
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
 
Possono ricoprire le cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

 
ART. 14 – DIMISSIONI
 
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
 
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 
ART. 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, senza formalità.

 
ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 
-          deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 
-          redigere il rendiconto annuale da sottoporre all’assemblea;
 
-          fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno due volte all’ano e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 
-          eleggere il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 
-          redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
 
-          adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necesari;
 
-          attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

 
ART. 17 – IL PRESIDENTE
 
Il Presidente dirige l’associazione ne è il legale rappresentante in ogni evenienza;

 
ART. 18 – IL VICEPRESIDENTE
 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 
ART. 19 – IL SEGRETARIO
 
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende ala corrispondenza.

 
ART. 20 – IL TESORIERE
 
Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni, dei pagamenti da effettuarsi previo mandato ndel Consiglio Direttivo.

 
ART. 21 – IL COLLEGIO DEI REVISORI
 
L’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti che nel proprio ambito nomina il Presidente. Rimane in carica quattro anni. E’suo compito verificare l’esatta tenuta della contabilità e le risultanze contabili. Alla verifica periodica deve essere redatto verbale sottoscritto. In caso di dimissione dei Revisori subentreranno i Revisori Supplenti.

 
ART. 22 – IL RENDICONTO
 
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario annuale dell’associaizione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico finanziaria dell’associazione, deve essere redatto con chiarezza nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati.
 
Il rendiconto deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori almeno sette giorni prima dell’assemblea degli associati.
 
Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati per l’approvazione nell’apposita assemblea.

 
ART. 23 – ANNO SOCIALE
 
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 
ART. 24 – PATRIMONIO
 
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dai contributi elargiti per assistere alle attività organizzate dall’associazione.

 
ART. 25 - SCIOGLIMENTO
 
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti  il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
 
L’assemblea, all’atto dello scioglimento della Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
 
La destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra associazione non lucrativa di utilità sociale che perseguirà finalità analoghe, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 co. 190 L. 23/12/1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 
ART. 26 – NORME DI RINVIO
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in vigore.
 
 
 
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